Scrittura Privata Subentro Ascensore​ Word e PDF – Fac Simile e Guida

In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile scrittura privata subentro ascensore Word e PDF.

Come Compilare una Scrittura Privata Subentro Ascensore

La scrittura privata di subentro ascensore serve a regolare, tra chi esce e chi entra, il passaggio di responsabilità e di rapporti contrattuali relativi a un impianto elevatore: tipicamente quando si vende un edificio o un’unità immobiliare con ascensore privato, quando cambia l’intestazione di una società proprietaria, oppure quando in condominio muta il soggetto responsabile o si trasferisce la titolarità del contratto di manutenzione. In diritto, il subentro nel contratto di manutenzione è una cessione di contratto: produce effetti tra cedente e cessionario fin dalla firma, ma diventa pienamente efficace anche verso la ditta manutentrice solo con il consenso di quest’ultima. Il codice civile esige infatti l’assenso del “contraente ceduto”, che può essere espresso anche in anticipo nel contratto quadro; senza quell’assenso, la cessione non libera il cedente e la ditta può ancora rivolgersi a lui se il nuovo subentrante non adempie. Quando l’assenso c’è, le parti possono pattuire se la liberazione del cedente sia totale o se resti una solidarietà fino a una certa data o a determinate condizioni, per esempio l’esito della prossima verifica periodica. Questa architettura coincide con la disciplina degli articoli 1406–1407 c.c. e con il relativo orientamento giurisprudenziale, che trattano l’assenso come elemento costitutivo dell’operazione opponibile al manutentore.

Il subentro, però, non è solo una questione “privatistica” tra chi cede e chi acquista. La normativa sugli ascensori impone adempimenti pubblici e tecnici che ricadono sul proprietario o sul suo legale rappresentante e che non possono essere elusi da patti interni. Il regolamento cardine è il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che disciplina messa in esercizio, verifiche periodiche e straordinarie, comunicazioni al comune e ruolo degli organismi di ispezione. Quando cambia il proprietario o il responsabile dell’impianto, la variazione va comunicata all’amministrazione comunale secondo le modalità dell’articolo 12, aggiornando l’anagrafica dell’impianto, la targa identificativa, la nomina del manutentore e dell’organismo incaricato delle verifiche; l’omissione può comportare fermi impianto o rilievi in caso di incidente o di esito negativo alle verifiche. La cornice pubblicistica prevede inoltre verifiche periodiche almeno biennali da parte di un organismo notificato o della ASL/ente competente, distinte dalla manutenzione ordinaria eseguita dalla ditta; un esito negativo impone la verifica straordinaria e, nei casi gravi, la sospensione dell’esercizio finché non siano rimossi i difetti. Questi obblighi restano in capo al “responsabile dell’impianto” e passano con il subentro, ma vanno anche dichiarati e documentati nella scrittura per delimitare con precisione chi risponde di che cosa prima e dopo la data chiave.

Nel contesto condominiale la gestione dell’ascensore rientra tra le attribuzioni dell’amministratore, che ha il dovere di compiere gli atti conservativi e di stipulare i contratti necessari al buon funzionamento dei servizi comuni; la prassi riconosce che la sottoscrizione o il rinnovo del contratto di manutenzione rientrano nei suoi poteri, fermo restando l’obbligo di riferire all’assemblea e rispettare il regolamento contrattuale, se prevede limiti o procedure particolari. La responsabilità dell’amministratore nella cura della manutenzione e nel rispetto delle verifiche è stata più volte richiamata anche nella pubblicistica specialistica, proprio perché le omissioni possono esporre il condominio a danni e sanzioni. Quando subentra un nuovo amministratore o cambia il condominio responsabile di un impianto “in comunione” tra più fabbricati, la scrittura di subentro è lo strumento con cui si consegnano i documenti e si trasferiscono materialmente il libretto, i registri e le chiavi tecniche, passando il testimone amministrativo senza zone d’ombra.

Sul piano redazionale, una scrittura privata ben fatta deve riconoscere che il rapporto con la ditta manutentrice non si trasferisce automaticamente e che, fino all’assenso, il cedente resta esposto. Per questo è buona tecnica inserire una clausola che obblighi le parti a richiedere e ottenere entro un termine l’adesione del manutentore, prevedendo cosa accade se l’assenso non arriva: proseguire col vecchio contratto a nome del cedente con riaddebito costi, risolvere e affidare a nuova ditta, o condizionare economicamente il subentro (deposito prezzo o trattenuta) fino al perfezionamento. In parallelo, la scrittura dovrebbe fissare la “data di passaggio” oltre la quale canoni, chiamate d’emergenza, oneri di reperibilità, verifiche periodiche e straordinarie, nonché la gestione di eventuali non conformità già contestate, competono al subentrante; prima di quella data resta tutto in capo al cedente. È prudente allegare l’ultimo verbale di verifica biennale, l’elenco dei lavori straordinari eseguiti e di quelli prescritti ma non ancora completati, i contratti attivi (manutenzione, teleallarme, verifica), le certificazioni di conformità e il libretto impianto, che per legge deve essere tenuto aggiornato e messo a disposizione. Questo pacchetto documentale non è un orpello: la normativa assegna al proprietario o al suo rappresentante la responsabilità degli interventi necessari per la sicurezza e il mantenimento in esercizio, con obbligo di adeguamento per gli impianti più datati secondo il decreto ministeriale 23 luglio 2009.

La scrittura di subentro dovrebbe anche chiarire il “perimetro tecnico” dell’impianto. In molti stabili il servizio di ascensore include botole, locali macchina, vie di corsa, alimentazione elettrica dedicata, teleallarme e numerazioni per le chiamate; il subentro deve specificare cosa è incluso, quali utenze vengono volturate e chi gestisce i sistemi di emergenza e monitoraggio. È utile indicare le chiavi, i codici e le targhette che passano di mano e prevedere, per ragioni di sicurezza, l’obbligo di aggiornare le credenziali entro un certo termine, informando la ditta manutentrice, così da evitare disservizi nelle chiamate di soccorso. Anche profili di protezione dati entrano in gioco: i registri riportano contatti telefonici per emergenze e numeri di reperibilità; il passaggio di questi dati dal cedente al subentrante va coperto da un minimo di informativa reciproca e dall’impegno a usarli solo per finalità connesse alla gestione dell’impianto, secondo il principio di continuità del servizio essenziale.

Dal punto di vista economico, la scrittura dovrebbe fotografare i canoni e le scadenze, distinguendo tra manutenzione ordinaria forfettaria e interventi extra-canone, e disciplinare i conguagli pro-quota nel mese o nel trimestre di passaggio. Se sono stati deliberati o già ordinati lavori straordinari, conviene precisare chi li paga e come vengono gestiti gli stati d’avanzamento, evitando che il subentrante si trovi a finanziare opere decise dal cedente senza averle messe a budget. Quando l’ultimo verbale di verifica biennale ha prescritto adeguamenti o quando è fissata a breve una straordinaria per esito negativo, può essere ragionevole subordinare la liberazione del cedente all’esecuzione delle opere o prevedere un accantonamento su conto vincolato fino al passaggio con esito regolare; sono strumenti che tutelano entrambe le parti senza alterare gli obblighi pubblici.

Non va dimenticato l’adempimento verso il Comune: il cambio del proprietario o del legale rappresentante va comunicato, come va aggiornata la nomina del manutentore e dell’organismo di verifica periodica. La stessa associazione di categoria degli ascensoristi mette a disposizione modulistica per la messa in esercizio e per gli aggiornamenti anagrafici coerenti con l’articolo 12 del D.P.R. 162/1999, ma molti Comuni hanno propri modelli; in ogni caso la responsabilità della comunicazione grava sul proprietario o sull’amministratore che subentra e non si estingue per effetto della sola scrittura privata. Meglio inserire, nel testo del subentro, un impegno espresso a depositare le comunicazioni entro termini certi, indicare chi materialmente le invia e prevedere uno scambio di ricevute, così da poter dimostrare in ispezione che l’anagrafe impianto è aggiornata.

Quando il subentro avviene nell’ambito di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda che comprende anche l’immobile con l’impianto, si applica la regola speciale dell’articolo 2558 c.c. sulla successione nei contratti aziendali: in linea di massima i contratti si trasferiscono automaticamente, salvo jus poenitendi del terzo entro tre mesi per giusta causa. Anche qui è opportuno che la scrittura con l’uscente fotografi lo stato dell’impianto, le verifiche e gli oneri pendenti, perché la regola del subentro legale non sana le mancanze sugli adempimenti di sicurezza e non trasferisce di per sé la responsabilità delle pregresse inadempienze verso l’autorità, che restano accertabili. La chiarezza documentale evita sovrapposizioni di responsabilità e consente, se del caso, azioni di rivalsa tra cedente e cessionario.

Scrittura Privata Subentro Ascensore
Scrittura Privata Subentro Ascensore

 

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