In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile scrittura privata per riconoscimento provvigioni Word e PDF.
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Come Compilare una Scrittura Privata per Riconoscimento Provvigioni
La scrittura privata di riconoscimento delle provvigioni è lo strumento con cui il committente o le parti dell’affare attestano per scritto che a un mediatore, a un agente o a un procacciatore spetta un certo compenso, nella misura e alle condizioni indicate. La sua utilità giuridica è duplice: da un lato cristallizza l’esistenza e l’ammontare del credito, spostando sull’obbligato l’onere di contestare la causa del debito; dall’altro fornisce al creditore una prova scritta idonea a chiedere rapidamente un decreto ingiuntivo, senza dover ricostruire in giudizio l’intero rapporto sottostante. Questa funzione probatoria discende dall’articolo 1988 del codice civile, che attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito l’effetto di dispensare il creditore dalla prova del rapporto causale, salvo che il debitore provi l’inesistenza o l’illiceità della causa. Proprio perché la ricognizione non “crea” il diritto alla provvigione ma ne semplifica la prova, non può sanare i vizi genetici: se, ad esempio, manca un presupposto legale per la spettanza della provvigione, la scrittura non rende dovuto ciò che la legge esclude.
Per comprendere quando convenga ricorrervi è necessario distinguere i principali scenari. Nella mediazione, e in particolare nella mediazione immobiliare, la provvigione matura quando l’affare si conclude per effetto dell’intervento del mediatore; lo dice l’articolo 1755 del codice civile e la misura si determina per accordo o, in mancanza, secondo gli usi. La scrittura privata di riconoscimento è spesso il tassello decisivo quando non esiste un incarico formalizzato o quando la conclusione dell’affare avviene a distanza di tempo dalla visita: firmandola, le parti attestano l’intervento causale del mediatore e convenzionano l’importo, riducendo il rischio di contestazioni sulla misura o sulla stessa spettanza. Rimane fermo che, nel settore immobiliare, la spettanza della provvigione è subordinata alla regolarità professionale del mediatore: l’assenza dei requisiti abilitanti previsti dalla legge comporta la non debenza del compenso, e un successivo riconoscimento scritto non supera l’invalidità della causa. Diverso è il rapporto di agenzia ex articoli 1742 e seguenti del codice civile, nel quale la provvigione nasce da un rapporto continuativo e matura sulle operazioni concluse grazie all’attività dell’agente o nella zona assegnata; qui la scrittura di riconoscimento è utile per fotografare il saldo provvigionale, riconoscere partite maturate e non contestate, concordare criteri di calcolo o chiudere periodi con un verbale di conciliazione interno. Nei rapporti di procacciamento d’affari, dove manca un vincolo stabile e l’attività è episodica, la ricognizione è spesso il solo titolo scritto che attesta la segnalazione utile e la conseguente maturazione del compenso al verificarsi dell’evento concordato.
Per fare in modo che il riconoscimento sia efficace deve essere chiaro, completo e sottoscritto dalla persona obbligata a pagare. Il contenuto minimo comprende l’identificazione delle parti, la precisa indicazione dell’affare o delle operazioni da cui deriva la provvigione, la misura del compenso e il criterio di calcolo (percentuale sul prezzo o importo fisso), il momento in cui il credito è sorto o sorgerà (conclusione dell’affare, esecuzione dell’ordine, pagamento del corrispettivo da parte del cliente), le modalità e i termini di pagamento e l’eventuale indicazione di imposte e oneri accessori. È opportuno che la scrittura menzioni, quando esistono, gli elementi documentali che provano la conclusione dell’affare o l’evasione dell’ordine e richiami l’eventuale incarico o contratto di base, allegandone copia. Se il riconoscimento è reso da entrambe le parti dell’affare a favore del mediatore, giova ricordare che, salvo patto diverso, nella mediazione l’obbligo di corrispondere la provvigione grava su ciascuna di esse; la ricognizione sottoscritta da entrambe rafforza in modo significativo la tutela del mediatore.
Accanto al profilo civilistico si collocano aspetti fiscali e previdenziali che conviene esplicitare, perché il documento di riconoscimento non sostituisce la fattura ma ne è il presupposto. Le provvigioni erogate a un soggetto passivo IVA scontano l’imposta nei modi ordinari; se il committente è un sostituto d’imposta e il percipiente rientra tra i soggetti per i quali è prevista la ritenuta sulle provvigioni, si applica la ritenuta alla fonte secondo l’articolo 25-bis del DPR 600/1973, con base e misura determinate in funzione della qualifica del percettore e dell’eventuale dichiarazione sull’impiego di ausiliari in via continuativa. La ritenuta non si applica alle società di capitali e non si applica quando il pagatore non è sostituto d’imposta; la scrittura può contenere una clausola che impegni il debitore a operare, ove dovuta, la ritenuta e a rilasciare la relativa certificazione nei termini. Nei rapporti di agenzia, inoltre, la disciplina previdenziale di settore (ad esempio i contributi Enasarco per gli agenti) può comportare oneri a carico di entrambe le parti: esplicitare se e come gli importi sono “al netto” o “al lordo” delle trattenute evita equivoci contabili.
Sotto il profilo probatorio, la ricognizione firmata è uno strumento potente. La firma del debitore rende la scrittura privata piena prova della provenienza della dichiarazione ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile e, in mancanza di contestazioni sulla firma, consente al creditore di chiedere il decreto ingiuntivo senza dovere dimostrare altro se non la spettanza del credito così come riconosciuto. Se si desidera ottenere un titolo immediatamente esecutivo senza passare dal giudice, la stessa pattuizione può essere resa in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, purché contenga l’obbligo di pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile: in questo caso la scrittura ha valore di titolo esecutivo ex articolo 474 del codice di procedura civile e consente di procedere direttamente a esecuzione forzata in caso di inadempimento. Anche una semplice ricognizione, tuttavia, è spesso sufficiente a ottenere in tempi rapidi il provvedimento monitorio; per le provvigioni periodiche maturate in rapporti di durata, il creditore può cumulare le partite scadute in un’unica richiesta ingiuntiva, fermo il diverso termine di prescrizione applicabile a seconda della natura del rapporto.
È importante non perdere di vista i presupposti legali della provvigione, perché su di essi si gioca la tenuta della scrittura in un eventuale giudizio. Nel settore immobiliare, la provvigione è dovuta solo se l’affare è concluso e se il mediatore è abilitato; un riconoscimento reso in assenza di questi requisiti difficilmente resisterà all’eccezione di nullità della causa. Nei rapporti di agenzia, se la provvigione è subordinata all’esecuzione del contratto da parte del cliente o al suo pagamento, conviene che il riconoscimento precisi se la somma è certa ed esigibile o se la sua esigibilità è differita fino al verificarsi dell’evento. Nei procacciamenti occasionali, la riconducibilità causale tra segnalazione e conclusione dell’affare va descritta in modo non generico, indicando il nominativo del cliente, la proposta accettata o l’ordine evaso e la data in cui l’operazione si è perfezionata. Quanto più chiaro è il collegamento tra l’attività svolta e l’operazione remunerata, tanto più difficile sarà per il debitore sostenere che il riconoscimento è privo di causa.
La scrittura può assolvere anche a funzioni di chiusura e prevenzione del contenzioso. Nei rapporti continuativi è prassi sottoscrivere periodicamente una “ricognizione saldo provvigioni”, nella quale il preponente o la mandante confermano l’ammontare delle provvigioni maturate e non contestate fino a una certa data, con previsione di pagamento e rinuncia espressa a eccezioni diverse da quelle tassative; si tratta di una prassi sana, che riduce il rischio di accumulo di contestazioni e delimita l’oggetto di eventuali liti future. Nei casi in cui sia intervenuta una transazione sulle provvigioni, la scrittura può incorporare una rinuncia a ulteriori pretese in relazione al periodo oggetto di definizione, con le cautele che la giurisprudenza richiede per la validità dell’accordo transattivo.
Non vanno trascurati gli aspetti di forma che rafforzano l’efficacia della scrittura. È sempre opportuno indicare una data certa, che si può ottenere con registrazione fiscale, con l’invio e la conservazione a mezzo PEC delle versioni firmate digitalmente o con la sottoscrizione autenticata. La data certa è preziosa se il debitore contesta la tempestività o la prescrizione: per le provvigioni periodiche la prescrizione breve decorre dalle singole scadenze, mentre per il credito di mediazione una parte della giurisprudenza continua a ritenere applicabile la prescrizione ordinaria; in ogni caso la data di riconoscimento ha spesso effetti interruttivi della prescrizione e delimita il periodo protetto. La precisione lessicale conta quanto i numeri: definire con esattezza che cosa si intende per “conclusione dell’affare”, quale base imponibile è assunta per il calcolo percentuale, se il compenso comprende o no oneri accessori, a partire dall’imposta di registro in caso di contratti soggetti a registrazione, evita di dovere ricorrere agli usi o a regole suppletive.

Fac Simile Scrittura Privata per Riconoscimento Provvigioni Word
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