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Come Scrittura Privata Intestazione Fiduciaria di Quote Sociali
L’intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie crea una distinzione tra la proprietà sostanziale del bene, che rimane in capo al fiduciante, e la proprietà formali o intestazione, che è attribuita al fiduciario. Questo meccanismo si inquadra nell’ambito dell’interposizione reale di persona, differenziandosi dall’interposizione fittizia, che invece implica una simulazione.
Nel caso dell’intestazione fiduciaria, l’operazione, che può configurarsi sia come una vendita dal fiduciante al fiduciario, che come un acquisto da parte del fiduciario con provvista fornita dal fiduciante, è realmente voluta dalle parti ed è pienamente efficace. Questola distingue dal negozio simulato, nel quale le parti non intendono effettivamente produrre gli effetti giuridici dichiarati (cfr. Tribunale di Catania, n. 1290/2020).
La giurisprudenza ha chiarito che il negozio fiduciario si realizza attraverso il collegamento di due negozi giuridici, uno di natura esterna, con efficacia verso i terzi, e l’altro di natura interna e obbligatoria, che modifica il risultato finale del primo. In questo contesto, l’interposto (fiduciario) acquisisce la titolarità del bene, ma, in virtù di un rapporto interno con l’interponente (fiduciante), è obbligato a seguire determinate direttive, come convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest’ultimo o a terzi al termine del rapporto fiduciario o al verificarsi di condizioni stabilite (cfr. Cass. Civile n. 5507/2016).
Nell’intestazione fiduciaria coesistono due atti giuridici distinti ma funzionalmente collegati, il patto di fiducia, che dispone il trasferimento dei diritti, e il mandato senza rappresentanza, che impone l’obbligo di ritrasferimento. Il primo atto, di natura esterna, produce effetti giuridici verso terzi, conferendo al fiduciario i diritti derivanti dalla titolarità delle azioni o delle quote societarie. Il secondo atto, di natura interna, obbliga il fiduciario a ritrasferire tali diritti al fiduciante o a un terzo.
Questa struttura negoziale costituisce un’interposizione reale, nella quale il fiduciario diventa il titolare effettivo delle azioni o quote societarie, ma è vincolato, attraverso il mandato senza rappresentanza, a ritrasferire la piena titolarità in conformità con i patti fiduciari interni (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 08/05/2009, n. 10590).
Di conseguenza, l’intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie separa la proprietà sostanziale, che rimane al fiduciante, dalla proprietà formale, che è detenuta dal fiduciario. In altre parole, nei rapporti esterni e nei confronti della società, il fiduciario è considerato il socio effettivo, essendo l’intestatario legale delle quote. Però, il pactum fiduciae ha rilevanza solo nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario (cfr. Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 21/07/2015).
L’accordo fiduciario, avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem (Cass. Civ., sez. I, 19/05/2020, n. 9139). La forma scritta è necessaria unicamente per l’opponibilità ai terzi, come previsto dall’art. 2470, comma 2, c.c.
Di conseguenza, il pactum fiduciae può essere provato con qualsiasi mezzo e non è soggetto ai limiti probatori previsti dall’art. 2725 c.c. né a quelli di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., poiché si tratta di una fattispecie distinta dalla simulazione. La prova di tale negozio può quindi essere fornita anche attraverso testimonianze e presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Per ottenere il trasferimento della quota oggetto del pactum fiduciae, il rimedio applicabile è quello previsto dall’art. 2932 c.c., che dispone l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. Questa disposizione non si limita ai casi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma è applicabile in qualsiasi situazione in cui sorga l’obbligo di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. Tale obbligo può derivare da un negozio unilaterale, da un atto o da un fatto che lo imponga ex lege (cfr. Cass. Civ., n. 10633/2014 e Tribunale di Milano, n. 5026/2018).
Sulla base di questo presupposto, la giurisprudenza ha esteso l’applicabilità del rimedio dell’art. 2932 c.c. anche alle obbligazioni fiduciarie (cfr. Cass. Civ., n. 13216/2017).
Con riferimento a una dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario relativa all’intestazione fiduciaria, la giurisprudenza ha chiarito che tale dichiarazione, non costituendo una nuova obbligazione autonoma, ha solo effetto confermativo del rapporto fiduciario preesistente. Di conseguenza, il fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, non è tenuto a provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria (Cass. Civ., n. 26988/2020).
Anche per l’ipotesi di intestazione fiduciaria si applicano i principi generali in materia di prescrizione. L’art. 2935 c.c. stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel contesto dell’intestazione fiduciaria di quote societarie, il diritto del fiduciante di ottenere il ritrasferimento della quota dal fiduciario diventa esigibile, in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae, a partire dal giorno in cui il fiduciario riceve la richiesta di restituzione e rifiuta di adempiere.
Fino a quel momento, infatti, esiste solo un mero obbligo di trasferimento su richiesta del fiduciante, e non si può parlare di una obbligazione inadempiuta (cfr. Tribunale di Massa, 03/02/2017).
Pertanto, il diritto del fiduciante al trasferimento delle quote societarie intestate fiduciariamente a un terzo si prescrive nel termine ordinario decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui il fiduciario rifiuta di adempiere alla richiesta del fiduciante.
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